Modello
Modello di clausola arbitrale Concorda
La clausola generale qui sotto può essere inserita così com'è in un contratto retto dal diritto svizzero. Il generatore la adatta al vostro settore e alla sede scelta.
Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.
1. Ogni controversia derivante dal presente contratto o in relazione con esso, compresa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, modifica o risoluzione, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali, conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale è considerato parte integrante della presente clausola.
2. Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico designato da CONCORDA conformemente al suo Regolamento. L'arbitro è e resta indipendente e imparziale nei confronti delle parti.
3. La sede dell'arbitrato è a Monthey. Il procedimento è condotto in francese e si svolge per via elettronica sulla piattaforma di CONCORDA.
4. L'arbitrato è un arbitrato interno ai sensi della terza parte del Codice di procedura civile (art. 353 segg. CPC), alla quale le parti si sottomettono. L'applicazione della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), in particolare del suo capitolo 12 sull'arbitrato internazionale, è espressamente esclusa.
5. Il diritto svizzero è applicabile al merito della controversia.
6. Il procedimento e il lodo sono confidenziali. Le parti, l'arbitro e CONCORDA si impegnano a non divulgare le informazioni relative all'arbitrato, con riserva degli obblighi legali e delle esigenze dell'esecuzione.
7. Le parti si impegnano ad eseguire il lodo senza indugio. Il lodo costituisce titolo esecutivo alla stregua di una decisione giudiziaria (art. 387 CPC).
8. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
9. La presente clausola è conclusa in forma scritta ai sensi dell'art. 358 CPC; l'accettazione per via elettronica soddisfa tale requisito.
Quando usarla
Al momento della conclusione del contratto, per le controversie future. Se la controversia è già sorta, le parti firmano piuttosto un compromesso arbitrale.
Quali scelte fare
La sede dell'arbitrato (Monthey per impostazione predefinita, o un capoluogo cantonale) e, se il vostro contratto riguarda un settore particolare (locazione commerciale, costruzione, proprietà per piani, successioni, ecc.), la variante di clausola adatta.
Quali limiti
Solo le controversie arbitrabili possono essere sottoposte ad arbitrato (art. 354 CPC) e la clausola deve essere convenuta per scritto (art. 358 CPC). Concorda non accetta controversie in materia di locazione di abitazioni, di consumo né di diritto di famiglia.