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Immobiliare

Locazione commerciale

Risolvete le controversie di locazione di locali commerciali tramite l'arbitrato, senza procedura di conciliazione: pigione, spese accessorie, restituzione dei locali, difetti, garanzie e, nei limiti del diritto imperativo, disdetta e protrazione.

Da sapere. ATTENZIONE, LIMITE IMPERATIVO. Questa clausola vale solo per le locazioni di locali commerciali. Per le locazioni di abitazione, l'arbitrato privato e escluso dalla legge: l'art. 361 cpv. 4 CPC riserva la competenza dell'autorita di conciliazione. Non proporre mai questa clausola per un'abitazione.

Ciò che potete sottoporre

  • Pagamento della pigione, spese accessorie e relativo conteggio.
  • Restituzione dei locali, verbale di riconsegna, difetti e riduzione della pigione, cauzioni e garanzie.
  • Nei limiti del diritto imperativo: contestazione della pigione, validita della disdetta, protrazione della locazione.

Ciò che resta riservato

  • Locazioni commerciali soltanto: una locazione mista a prevalenza abitativa segue il regime della locazione di abitazione, dunque arbitrato escluso.
  • Diritto imperativo: le materie protettive (pigione abusiva, protezione contro le disdette, protrazione) sono arbitrabili, ma l'arbitro deve applicare correttamente il diritto imperativo.
  • Procedure che rientrano nell'esecuzione e nel fallimento e atti riservati alle autorita statali.
  • Conduttore consumatore: riservare la clausola ai conduttori professionali.

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Clausola da inserire nel contratto di locazione di locali commerciali

Articolo [X] - Arbitrato 1. Ogni controversia, disputa o pretesa derivante dalla presente locazione o in relazione con essa, segnatamente quanto alla sua conclusione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica o risoluzione, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari e della procedura di conciliazione. 2. Sono in particolare contemplati: il pagamento della pigione, delle spese accessorie e il loro conteggio, la restituzione dei locali e lo stato di uscita, i difetti della cosa locata e le pretese di riduzione della pigione o di risarcimento del danno, le cauzioni e le garanzie della pigione, nonché, nei limiti del diritto imperativo applicabile, la contestazione della pigione, la validità della disdetta e la protrazione della locazione. 3. L'arbitrato si svolge conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale fa parte integrante della presente clausola. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), conformemente al suo articolo 176 capoverso 2, e sottopongono il procedimento esclusivamente all'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è a Monthey. La lingua del procedimento è il francese. Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale (art. 389 segg. CPC). 4. Il tribunale arbitrale applica le disposizioni imperative del diritto della locazione. Rimangono riservate le materie che non possono formare oggetto di arbitrato, in particolare i procedimenti retti dalla legge sull'esecuzione e sul fallimento e gli atti riservati alle autorità statali. 5. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
Vedi le altre varianti (1)

Variante breve (locazione commerciale standard)

Ogni controversia derivante dalla presente locazione di locali commerciali o in relazione con essa sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato, conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese, ad esclusione dei tribunali statali e della procedura di conciliazione. Il tribunale arbitrale applica il diritto imperativo della locazione.
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