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Immobiliare

Diritti reali

Le controversie di diritti reali sono arbitrabili tra le parti nella loro dimensione patrimoniale: servitu, rapporti di vicinato, comproprieta ordinaria, pegni immobiliari. Le operazioni del registro fondiario e la forma autentica restano riservate alle autorita.

Da sapere. Arbitrabilita parziale, da inquadrare. Le controversie di diritti reali sono arbitrabili tra le parti nella loro dimensione patrimoniale e di libera disponibilita. Per contro, le operazioni del registro fondiario (iscrizione, cancellazione, rettifica, art. 975 CC), la forma autentica e l'effetto nei confronti dei terzi restano riservati alle autorita.

Ciò che potete sottoporre

  • Esistenza, portata, esercizio ed estinzione di una servitu, e obblighi di fare o di tollerare che vi si ricollegano.
  • Rapporti di vicinato: immissioni, sconfinamenti, distanze e piantagioni.
  • Uso e divisione nella comproprieta ordinaria; pretese relative al credito garantito da un pegno.

Ciò che resta riservato

  • Registro fondiario: iscrizione, cancellazione, rettifica (art. 975 CC) e misurazione ufficiale rientrano nelle autorita. L'arbitro condanna una parte a consentire; l'operazione segue.
  • Forma autentica: la costituzione o il trasferimento di taluni diritti reali esige l'atto autentico, riservato al notaio.
  • Effetto erga omnes e terzi di buona fede: il lodo vale solo tra le parti; i terzi di buona fede e non parti non ne sono vincolati.
  • Esecuzione e fallimento (LEF), in particolare la realizzazione del pegno da parte dell'ufficio, sono riservati.

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Clausola generale (servitù, convenzione di vicinato, di comproprietà o di pegno)

Articolo [X] - Arbitrato 1. Ogni controversia, disputa o pretesa derivante dal presente atto o dal rapporto di diritto reale che esso disciplina, o in relazione con essi, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato tra le parti dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari. 2. Sono in particolare contemplati: l'esistenza, l'estensione, l'esercizio e l'estinzione di una servitù, gli obblighi di fare o di tollerare che vi si connettono, i rapporti di vicinato (immissioni, sconfinamenti, distanze e piantagioni), l'uso e la ripartizione in comproprietà, nonché le pretese relative al credito garantito da un pegno. 3. L'arbitrato si svolge conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale fa parte integrante della presente clausola. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), conformemente al suo articolo 176 capoverso 2, e sottopongono il procedimento esclusivamente all'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è a Monthey. La lingua del procedimento è il francese. Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale (art. 389 segg. CPC). 4. Rimangono riservati gli atti che rientrano nella competenza esclusiva delle autorità, in particolare le iscrizioni, cancellazioni e rettifiche nel registro fondiario (art. 975 CC) e gli atti che richiedono la forma autentica. L'effetto del lodo è limitato alle parti; i diritti acquisiti dai terzi di buona fede rimangono riservati. La presente clausola vincola i successori delle parti nella misura in cui l'obbligazione risulti da un'iscrizione nel registro fondiario (art. 730 cpv. 2 CC). 5. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
Vedi le altre varianti (1)

Variante breve

Ogni controversia tra le parti relativa al presente diritto reale o alla presente convenzione sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese, ad esclusione dei tribunali statali. Le operazioni del registro fondiario e gli atti in forma autentica rimangono riservati alle autorità.
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