Immobiliare
Diritti reali
Le controversie di diritti reali sono arbitrabili tra le parti nella loro dimensione patrimoniale: servitu, rapporti di vicinato, comproprieta ordinaria, pegni immobiliari. Le operazioni del registro fondiario e la forma autentica restano riservate alle autorita.
Ciò che potete sottoporre
- Esistenza, portata, esercizio ed estinzione di una servitu, e obblighi di fare o di tollerare che vi si ricollegano.
- Rapporti di vicinato: immissioni, sconfinamenti, distanze e piantagioni.
- Uso e divisione nella comproprieta ordinaria; pretese relative al credito garantito da un pegno.
Ciò che resta riservato
- Registro fondiario: iscrizione, cancellazione, rettifica (art. 975 CC) e misurazione ufficiale rientrano nelle autorita. L'arbitro condanna una parte a consentire; l'operazione segue.
- Forma autentica: la costituzione o il trasferimento di taluni diritti reali esige l'atto autentico, riservato al notaio.
- Effetto erga omnes e terzi di buona fede: il lodo vale solo tra le parti; i terzi di buona fede e non parti non ne sono vincolati.
- Esecuzione e fallimento (LEF), in particolare la realizzazione del pegno da parte dell'ufficio, sono riservati.
La clausola
Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.
Clausola generale (servitù, convenzione di vicinato, di comproprietà o di pegno)
Vedi le altre varianti (1)
Variante breve
Proprieta per piani (PPP)
Risolvete le controversie della comunione dei comproprietari tramite l'arbitrato, mediante una clausola nel regolamento per l'amministrazione e l'uso: decisioni dell'assemblea con incidenza finanziaria, oneri, fondo di rinnovazione, lavori sulle parti comuni.
Vedi il settoreCostruzione
La costruzione e un terreno storico dell'arbitrato. Nessuna regola speciale lo limita: contratto di appalto, mandato dell'architetto o dell'ingegnere, vendita di materiali o di immobile, tutto e arbitrabile tra le parti.
Vedi il settoreContratti di vendita
Le controversie di vendita sono patrimoniali e di libera disponibilita, dunque arbitrabili senza restrizioni particolari. Cio vale sia per la vendita mobiliare sia per la vendita immobiliare.
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