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Contratti di vendita

Le controversie di vendita sono patrimoniali e di libera disponibilita, dunque arbitrabili senza restrizioni particolari. Cio vale sia per la vendita mobiliare sia per la vendita immobiliare.

Ciò che potete sottoporre

  • Pagamento del prezzo, mora e interessi.
  • Garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 197 segg. CO), non conformita, risoluzione o riduzione del prezzo.
  • Consegna, trasferimento dei rischi e risarcimento del danno.

Ciò che resta riservato

  • Consumatori: il diritto del consumo e escluso dall'arbitrato (Regolamento art. 10 cpv. 2). La clausola riguarda le vendite tra imprese o tra privati; non inserirla in un contratto concluso con un consumatore.
  • Vendita immobiliare: l'iscrizione nel registro fondiario (art. 656 CC) e gli atti in forma autentica restano riservati alle autorita; l'arbitro decide nel merito, l'operazione segue.
  • Misure provvisionali urgenti: il giudice statale rimane competente (art. 374 CPC), la costituzione del tribunale arbitrale non lo esclude; l'esecuzione e il fallimento (LEF) rientrano negli uffici.
  • Esecuzione e terzi: il lodo e definitivo e vale quale titolo esecutivo alla stregua di una sentenza (art. 387 CPC); un terzo che non ha accettato la clausola non puo esservi vincolato. Forma: l'art. 358 CPC basta.

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Clausola generale (vendita mobiliare o immobiliare)

Articolo [X] - Arbitrato 1. Ogni controversia, disputa o pretesa derivante dal presente contratto di vendita o in relazione con esso, segnatamente quanto alla sua conclusione, validità, interpretazione, esecuzione, ai suoi difetti, alla sua modifica o risoluzione, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari e della procedura di conciliazione. 2. Sono in particolare contemplati: il pagamento del prezzo, la mora e gli interessi, la garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 197 segg. CO; art. 219 CO per il fondo), la non conformità, la risoluzione o la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno, la consegna e il trasferimento dei rischi. 3. L'arbitrato si svolge conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale fa parte integrante della presente clausola. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), conformemente al suo articolo 176 capoverso 2, e sottopongono il procedimento esclusivamente all'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è a Monthey. La lingua del procedimento è il francese. Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale (art. 389 segg. CPC). 4. Rimangono riservati gli atti che rientrano nella competenza esclusiva delle autorità, in particolare l'iscrizione nel registro fondiario e gli atti che richiedono la forma autentica, nonché le controversie che coinvolgono terzi non vincolati dalla presente clausola. 5. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
Vedi le altre varianti (1)

Variante breve

Ogni controversia derivante dal presente contratto di vendita o in relazione con esso sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese, ad esclusione dei tribunali statali e della procedura di conciliazione.
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