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Immobiliare

Proprieta per piani (PPP)

Risolvete le controversie della comunione dei comproprietari tramite l'arbitrato, mediante una clausola nel regolamento per l'amministrazione e l'uso: decisioni dell'assemblea con incidenza finanziaria, oneri, fondo di rinnovazione, lavori sulle parti comuni.

Ciò che potete sottoporre

  • Contestazione delle decisioni dell'assemblea dei comproprietari (riservato il termine di un mese dell'art. 75 CC).
  • Oneri comuni, fondo di rinnovazione, esecuzione e finanziamento dei lavori sulle parti comuni.
  • Uso delle parti comuni e diritti d'uso particolare; azioni di responsabilita contro l'amministratore.

Ciò che resta riservato

  • Procedure che rientrano nella legge sull'esecuzione e sul fallimento.
  • Atti che richiedono l'intervento del registro fondiario o la forma autentica, in particolare la costituzione e lo scioglimento della proprieta per piani.
  • Controversie che coinvolgono terzi non vincolati dal regolamento.

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Clausola da inserire nel regolamento di amministrazione e uso della PPP

Articolo [X] - Arbitrato 1. Ogni controversia, disputa o pretesa derivante dal presente regolamento o in relazione con esso, segnatamente quanto alla sua validità, interpretazione, esecuzione o violazione, nonché ogni controversia relativa alla vita della comunione dei comproprietari, all'amministrazione dello stabile o ai rapporti tra comproprietari in tale qualità, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari. 2. Sono in particolare contemplati: la contestazione delle deliberazioni dell'assemblea dei comproprietari (art. 75 CC applicabile per analogia, art. 712m cpv. 2 CC), le controversie relative agli oneri comuni e al fondo di rinnovazione, all'esecuzione e al finanziamento dei lavori sulle parti comuni, all'uso delle parti comuni e ai diritti d'uso particolare, nonché le azioni di responsabilità contro l'amministratore. Il termine di contestazione di un mese di cui all'art. 75 CC è riservato e deve essere rispettato dinanzi al tribunale arbitrale. 3. L'arbitrato si svolge conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale fa parte integrante della presente clausola. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), conformemente al suo articolo 176 capoverso 2, e sottopongono il procedimento esclusivamente all'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è a Monthey. La lingua del procedimento è il francese. Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale (art. 389 segg. CPC). 4. Rimangono riservate le materie che non possono formare oggetto di arbitrato o che esulano dal perimetro del presente regolamento, in particolare i procedimenti retti dalla legge sull'esecuzione e sul fallimento, gli atti che richiedono l'intervento del registro fondiario o la forma autentica, segnatamente la costituzione e lo scioglimento della proprietà per piani, nonché le controversie che coinvolgono terzi non vincolati dal presente regolamento. 5. La presente clausola vincola tutti i comproprietari. Ogni comproprietario si obbliga a trasmettere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, compresa la presente clausola, ad ogni acquirente della sua quota di piano, con obbligo di ulteriore riporto. L'alienante informa l'acquirente dell'esistenza della presente clausola e gliene consegna un esemplare. 6. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
Vedi le altre varianti (1)

Clausola speculare da inserire nell'atto di vendita di una quota di piano

L'acquirente dichiara di aver ricevuto un esemplare del regolamento di amministrazione e uso della proprietà per piani, di aver preso conoscenza della clausola d'arbitrato in esso contenuta (art. [X]) e di aderirvi.
Settori connessi