IT

Imprese

Mandato e servizi

Le controversie di mandato e di servizi sono patrimoniali e di libera disponibilita, dunque arbitrabili. La revoca in ogni tempo (art. 404 CO) e imperativa, ma non impedisce l'arbitrato: il Tribunale federale lo ha statuito.

Ciò che potete sottoporre

  • Onorari contestati (consulente, fiduciaria, agenzia, prestatore IT) e rimborso delle spese.
  • Qualita e responsabilita della prestazione (art. 398 CO), rendiconto (art. 400 CO).
  • Disdetta e indennizzo del danno in caso di revoca in tempo inopportuno (art. 404 cpv. 2 CO).
Mandato e servizi

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Clausola generale (mandato o contratto di servizi)

Articolo [X] - Arbitrato 1. Ogni controversia, disputa o pretesa derivante dal presente contratto o in relazione con esso, segnatamente quanto alla sua conclusione, validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, modifica o risoluzione, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari e della procedura di conciliazione. 2. Sono in particolare contemplati: gli onorari e il loro conteggio, il rimborso delle spese, la qualità e la diligenza della prestazione, la responsabilità del mandatario o del prestatore (art. 398 CO), la resa dei conti (art. 400 CO), nonché la risoluzione e, in caso di revoca o di rinuncia in tempo inopportuno, il risarcimento del danno (art. 404 cpv. 2 CO). 3. L'arbitrato si svolge conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale fa parte integrante della presente clausola. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), conformemente al suo articolo 176 capoverso 2, e sottopongono il procedimento esclusivamente all'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è a Monthey. La lingua del procedimento è il francese. Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale (art. 389 segg. CPC). 4. Il diritto di revocare o di rinunciare al mandato in ogni tempo (art. 404 cpv. 1 CO) rimane riservato e non può essere ostacolato; soltanto le sue conseguenze finanziarie sono sottoposte all'arbitrato. Rimangono parimenti riservate le controversie che coinvolgono terzi non vincolati dalla presente clausola e gli atti riservati alle autorità statali. 5. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
Vedi le altre varianti (1)

Variante breve

Ogni controversia derivante dal presente contratto di mandato o di servizi, o in relazione con esso, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese, ad esclusione dei tribunali statali e della procedura di conciliazione.
Settori connessi