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Successioni

Evitate la guerra di successione: risolvete la divisione e le controversie ereditarie tramite l'arbitrato. Esistono tre vie, dal testamento al patto successorio; la piu sicura e la convenzione d'arbitrato firmata da tutti gli eredi.

Da sapere. Punto di vigilanza. Nessuna sentenza del Tribunale federale decide direttamente l'arbitrabilita successoria. La forza obbligatoria di una clausola testamentaria nei confronti di un erede legittimario resta dibattuta. La via piu sicura e la convenzione d'arbitrato firmata da tutti gli eredi.

Ciò che potete sottoporre

  • Azione di divisione successoria; crediti tra eredi e verso la successione.
  • Azione di collazione (art. 626 segg. CC) e di riduzione (art. 522 segg. CC).
  • Azione di nullita o di annullamento di disposizioni a causa di morte (art. 519 segg. CC); petizione d'eredita (art. 598 CC).

Ciò che resta riservato

  • Misure di sicurezza (art. 551 segg. CC): apposizione di sigilli, inventario conservativo (art. 553 CC), amministrazione d'ufficio.
  • Apertura e comunicazione del testamento (art. 556 segg. CC).
  • Rilascio del certificato ereditario.
  • Beneficio d'inventario e liquidazione d'ufficio.

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Clausola in un testamento (atto unilaterale)

Sottopongo ogni controversia relativa alla mia successione, all'interpretazione o all'esecuzione delle mie disposizioni a causa di morte, nonché alla divisione tra i miei eredi, a un arbitrato definitivo, ad esclusione dei tribunali statali ordinari, conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA. Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico; la sede dell'arbitrato è a Monthey; la lingua del procedimento è il francese. Il presente arbitrato rientra esclusivamente nell'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC), ad esclusione del capitolo 12 della LDIP. Invito i miei eredi e legatari a conformarvisi, rimanendo garantite la porzione legittima e le competenze riservate alle autorità.
Vedi le altre varianti (2)

Clausola in un contratto successorio (atto bilaterale)

Ogni controversia derivante dal presente contratto successorio o in relazione con esso, nonché ogni controversia relativa alla successione e alla sua divisione, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari, conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della LDIP (art. 176 cpv. 2 LDIP) a favore dell'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Le parti si impegnano a imporre la presente clausola ai loro eredi. Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale (art. 389 segg. CPC).

Convenzione d'arbitrato tra eredi (dopo il decesso), la via più sicura

Gli eredi sottoscritti del fu [nome], ossia [elenco], convengono di sottoporre ogni controversia relativa alla successione, segnatamente la divisione ereditaria, i crediti tra eredi e verso la successione, la collazione (art. 626 segg. CC), la riduzione (art. 522 segg. CC) e la validità delle disposizioni a causa di morte, a un arbitrato definitivo, ad esclusione dei tribunali statali ordinari, conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA. Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico; la sede dell'arbitrato è a Monthey; la lingua del procedimento è il francese. Gli eredi escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della LDIP (art. 176 cpv. 2 LDIP) a favore dell'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il lodo costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC). Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
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