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Proprieta intellettuale

La Svizzera e molto favorevole all'arbitrato in materia di PI. Le controversie di proprieta intellettuale sono arbitrabili, compresa la contraffazione tra parti e la validita dei diritti registrati, con effetto inter partes.

Ciò che potete sottoporre

  • Canoni di licenza, portata e rispetto della licenza.
  • Titolarita e cessione dei diritti, garanzia, contraffazione e uso non autorizzato tra parti.
  • Validita dei diritti di proprieta intellettuale con effetto inter partes; confidenzialita e know-how.

Ciò che resta riservato

  • Tribunale federale dei brevetti: competenza statale esclusiva per la validita e la contraffazione dei brevetti (art. 26 LTFB), ma una clausola arbitrale valida vi deroga.
  • Effetto inter partes: una decisione arbitrale sulla validita di un diritto registrato vale solo tra le parti. L'IPI ammette tuttavia di iscrivere un lodo che accerta la nullita o ordina un trasferimento.
  • Registro IPI: le operazioni di registro rientrano nell'autorita; l'arbitro decide, l'iscrizione segue. Il penale rientra nelle autorita di perseguimento.
  • Terzi non parti: un terzo che non ha accettato la clausola non puo esservi vincolato. Forma: l'art. 358 CPC basta.

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Clausola generale (licenza, cessione, sviluppo, coesistenza, know-how)

Articolo [X] - Arbitrato 1. Ogni controversia, disputa o pretesa derivante dal presente contratto o in relazione con esso, segnatamente quanto alla sua conclusione, validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, modifica o risoluzione, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari e del Tribunale federale dei brevetti. 2. Sono in particolare contemplati: i canoni di licenza e il loro conteggio, l'estensione e il rispetto della licenza, la titolarità e la cessione dei diritti, la garanzia, la contraffazione e l'uso non autorizzato tra le parti, la confidenzialità e il know-how, nonché, tra le parti e con effetto inter partes, la validità dei diritti di proprietà intellettuale interessati. 3. L'arbitrato si svolge conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale fa parte integrante della presente clausola. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), conformemente al suo articolo 176 capoverso 2, e sottopongono il procedimento esclusivamente all'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è a Monthey. La lingua del procedimento è il francese. Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale (art. 389 segg. CPC). 4. Rimangono riservati gli atti che rientrano nella competenza esclusiva delle autorità, in particolare le operazioni del registro dell'Istituto federale della proprietà intellettuale e i procedimenti penali, nonché le controversie che coinvolgono terzi non vincolati dalla presente clausola. L'effetto di una decisione sulla validità di un diritto registrato è limitato alle parti. 5. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
Vedi le altre varianti (1)

Variante breve

Ogni controversia derivante dal presente contratto, compresa ogni controversia relativa alla validità, alla titolarità, all'uso o alla contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale interessati, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese, ad esclusione dei tribunali statali e del Tribunale federale dei brevetti.
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