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Soci e societa

Dal 1o gennaio 2023, l'art. 697n CO sancisce espressamente la clausola arbitrale statutaria. La societa, i suoi organi, i membri degli organi e gli azionisti possono essere vincolati dalla clausola arbitrale.

Ciò che potete sottoporre

  • Contestazione o nullita delle decisioni dell'assemblea generale (art. 706, 706b CO).
  • Azioni di responsabilita contro gli amministratori e la direzione (art. 754 segg. CO).
  • Controversie tra soci fondate su un patto parasociale; scioglimento per gravi motivi; societa semplice e SNC.

Ciò che resta riservato

  • Registro di commercio: le iscrizioni, modifiche e cancellazioni rientrano nelle autorita. L'arbitro decide, l'operazione al registro segue.
  • Effetto nei confronti di tutti e partecipazione (art. 697n cpv. 3 CO): la clausola statutaria deve garantire l'informazione e la partecipazione delle persone interessate; il rinvio al Regolamento di Concorda vi provvede.
  • Sagl: l'art. 697n CO riguarda la SA; una clausola statutaria e ammessa anche per la Sagl, sugli stessi principi.
  • Fallimento ed esecuzione (LEF): riservati alle autorita. Terzi non parti: un creditore o un terzo che non ha accettato la clausola non ne e vincolato.

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Clausola statutaria (SA; trasponibile alla Sagl), art. 697n CO

Articolo [X] - Arbitrato 1. Tutte le controversie di diritto societario che oppongono la società, i suoi organi, i membri dei suoi organi o i suoi azionisti, segnatamente la contestazione o l'accertamento della nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale, le azioni di responsabilità e le controversie relative alla qualità di azionista, sono decise mediante arbitrato dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari. 2. La società, i suoi organi, i membri degli organi e gli azionisti, compresi gli azionisti futuri, sono vincolati dalla presente clausola (art. 697n cpv. 1 CO). 3. L'arbitrato si svolge conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale fa parte integrante della presente clausola. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), conformemente al suo articolo 176 capoverso 2, e sottopongono il procedimento esclusivamente all'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è a Monthey. La lingua del procedimento è il francese. Il procedimento è retto dalla 3ª parte del CPC (art. 697n cpv. 2 CO). Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale. 4. Le persone che possono essere direttamente interessate dagli effetti giuridici del lodo sono informate dell'introduzione e della chiusura del procedimento e possono partecipare alla costituzione del tribunale arbitrale e al procedimento in qualità di intervenienti (art. 697n cpv. 3 CO). Il Regolamento d'arbitrato di CONCORDA disciplina le modalità di tale informazione e di tale partecipazione. 5. Rimangono riservati gli atti che rientrano nella competenza esclusiva delle autorità, in particolare le iscrizioni nel registro di commercio, nonché i procedimenti retti dalla legge sull'esecuzione e sul fallimento. 6. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
Vedi le altre varianti (2)

Clausola in un patto o in una convenzione tra azionisti

Ogni controversia derivante dal presente patto tra azionisti o in relazione con esso, segnatamente i diritti di prelazione, di compera e di uscita, le restrizioni di trasferimento, gli obblighi di non concorrenza e le pretese finanziarie tra soci, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese, ad esclusione dei tribunali statali ordinari. Il lodo costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC).

Clausola in un contratto di società semplice o di società di persone

Ogni controversia derivante dal presente contratto di società o in relazione con esso, segnatamente la gestione, la ripartizione degli utili e delle perdite, l'esclusione di un socio, lo scioglimento e la liquidazione, sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese, ad esclusione dei tribunali statali ordinari. Il lodo costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC).
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