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Diritto del lavoro

Nel diritto del lavoro, l'unica via affidabile e una convenzione d'arbitrato conclusa piu di un mese dopo la fine del rapporto di lavoro. Trascorso questo termine, le pretese non sono piu imperative e diventano pienamente arbitrabili.

Da sapere. ATTENZIONE, LIMITE IMPERATIVO. Una clausola arbitrale inserita nel contratto di lavoro e inefficace per le pretese protette del lavoratore. Secondo l'art. 341 cpv. 1 CO, il lavoratore non puo rinunciare, durante il rapporto e nel mese successivo alla sua fine, ai crediti derivanti da disposizioni imperative. L'unica via affidabile e una convenzione d'arbitrato conclusa piu di un mese dopo la fine del rapporto di lavoro.

Ciò che potete sottoporre

  • Dopo il termine di un mese: salario e ore supplementari, vacanze e giorni festivi.
  • Indennita per licenziamento abusivo (art. 336 CO) o immediato ingiustificato (art. 337c CO), indennita di partenza.
  • Certificato di lavoro, divieto di concorrenza e la relativa controprestazione, conteggio finale.

Ciò che resta riservato

  • Tempistica: prima della scadenza del mese, le pretese imperative non sono arbitrabili. La convenzione dev'essere datata e conclusa dopo questo termine.
  • Nessun aggiramento mediante l'arbitrato internazionale per un rapporto di lavoro puramente svizzero.
  • Assicurazioni sociali, previdenza (LPP), parita (LPar): questi contenziosi rientrano in competenze statali particolari e sfuggono all'arbitrato.
  • Forma: la convenzione scritta e firmata soddisfa l'art. 358 CPC.

La clausola

Pronta da inserire nei vostri contratti. Copiatela, o generate una versione personalizzata.

Traduzione a titolo indicativo; per un contratto di diritto svizzero si raccomanda la versione francese.

Convenzione d'arbitrato post-impiego (via valida, da firmare più di un mese dopo la fine del rapporto)

Convenzione d'arbitrato 1. [Datore di lavoro] e [Lavoratore], il cui rapporto di lavoro è cessato il [data], convengono di sottoporre ogni controversia derivante da tale rapporto di lavoro o in relazione con esso, segnatamente le pretese di salario, ore supplementari, vacanze, indennità di fine rapporto, disdetta abusiva o immediata, attestato di lavoro e divieto di concorrenza, a un arbitrato definitivo dalla piattaforma CONCORDA (www.concorda.ch), ad esclusione dei tribunali statali ordinari. 2. L'arbitrato si svolge conformemente al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA in vigore al momento dell'introduzione del procedimento, il quale fa parte integrante della presente convenzione. Le parti escludono espressamente l'applicazione del capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), conformemente al suo articolo 176 capoverso 2, e sottopongono il procedimento esclusivamente all'arbitrato interno svizzero (art. 353 segg. CPC). Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è a Monthey. La lingua del procedimento è il francese. Il lodo è definitivo e costituisce titolo esecutivo (art. 387 CPC), rimanendo riservati i mezzi di ricorso al Tribunale federale (art. 389 segg. CPC). 3. Le parti confermano che la presente convenzione è conclusa più di un mese dopo la fine del rapporto di lavoro (art. 341 cpv. 1 CO). 4. Le parti convengono che, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può prevedere nel suo lodo che la parte che non vi si conformerà entro il termine fissato verserà all'altra parte una penale per ogni periodo di ritardo, il cui importo è fissato dal tribunale arbitrale in equità secondo le circostanze, senza che possa eccedere un tasso del 10 % del valore litigioso all'anno, calcolato pro rata temporis. Tale penale è dovuta indipendentemente da qualsiasi danno (art. 161 CO); l'art. 163 cpv. 2 e 3 CO rimane riservato.
Vedi le altre varianti (1)

Clausola di orientamento verso Concorda (da inserire nel contratto di lavoro)

Articolo [X] - Risoluzione delle controversie In caso di controversia derivante dal presente rapporto di lavoro, le parti convengono di privilegiare una risoluzione mediante l'arbitrato online di CONCORDA. A tal fine, esse si impegnano a concludere, dopo la fine del rapporto di lavoro e il decorso del termine di un mese previsto all'art. 341 cpv. 1 CO, una convenzione d'arbitrato che sottopone la loro controversia al Regolamento d'arbitrato di CONCORDA, da un arbitro unico, sede a Monthey, lingua francese. Il presente articolo non comporta ancora una convenzione d'arbitrato per le pretese di cui all'art. 341 cpv. 1 CO; esso esprime l'impegno delle parti a farvi ricorso a tempo debito.
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